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Cittadinanza

Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 dicembre 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e DPR 18 aprile 1994, n. 362) che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.

La normativa sulla cittadinanza si rivolge a:
• coloro che, nati italiani, hanno perso la cittadinanza e intendono riacquistarla;
• i discendenti di cittadini italiani che vogliono vedere riconosciuto il possesso della cittadinanza;
• gli stranieri che intendono acquistarla.

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA.

La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate:

1. ACQUISTO AUTOMATICO

CITTADINANZA PER FILIAZIONE/DISCENDENZA (“iure sanguinis”)

E’ cittadino italiano il figlio di genitori (padre o madre) cittadini italiani. La cittadinanza si trasmette da genitore in figlio senza limiti di generazione, con la condizione che nessuno degli avi abbia mai rinunciato alla cittadinanza.

La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1º gennaio 1948 (salvo che per i figli naturali).

Acquista altresì la cittadinanza italiana il figlio minore convivente con il genitore alla data in cui quest’ultimo acquista o riacquista la cittadinanza italiana.

Diversamente dal passato la normativa ora vigente consente il possesso di più di una cittadinanza.

Accertamento del possesso della cittadinanza. Se la discendenza di una persona da genitore o avo italiano non risulta nei registri dello stato civile italiano, occorre accertarla e avere la conferma che tutti gli ascendenti abbiano mantenuto e quindi trasmesso la cittadinanza italiana. L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’autorità diplomatico-consolare territorialmente competente; per i residenti in Italia è l’ufficiale di stato civile del Comune di residenza.

Gli atti di Stato Civile, quali Certificati di Nascita, di Matrimonio, di Morte e di Unione Convivenziale, emessi dal Registro di Stato Civile della Provincia di Mendoza o da altre entita’ della Repubblica Argentina in formato digitale non rientrano al momento nell’ambito di applicazione dell’accordo bilaterale italo-argentino del 9 dicembre 1987 per l’esenzione dalla legalizzazione di taluni documenti.

Gli atti emessi in formato digitale, pertanto, DOVRANNO ESSERE MUNITI DI APOSTILLE ai fini della loro accettazione da parte di questo consolato.

CITTADINANZA PER NASCITA SUL TERRITORIO ITALIANO (“iure soli”)

Acquista la cittadinanza italiana:

– colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini;
– il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza.

CITTADINANZA PER RICONOSCIMENTO O PER DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ / MATERNITÀ NATURALE.

È cittadino italiano il figlio riconosciuto o dichiarato durante la minore età.
Nel caso in cui il figlio riconosciuto o dichiarato sia maggiorenne, è necessaria l’elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso.

Alla dichiarazione deve essere allegata la seguente documentazione:

– atto di nascita
– atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza in cui viene dichiarata la paternità o maternità, ovvero copia autentica della sentenza che dichiara efficace in Italia la pronuncia del giudice straniero, ovverocopia autentica della sentenza con cui viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti;
– certificato di cittadinanza del genitore.

CITTADINANZA PER ADOZIONE.

Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana ovvero in caso di adozione pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile. Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione (vedi punto 3. NATURALIZZAZIONE).

2. ACQUISTO A DOMANDA

STRANIERI DISCENDENTI DA ITALIANI ENTRO IL SECONDO GRADO O NATI IN ITALIA.

Lo straniero o l’apolide discendente da cittadino italiano per nascita (fino al secondo grado) può ottenere la cittadinanza previa dichiarazione di volontà.

I requisiti sono alternativamente:

– lo svolgimento del servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
– l’assunzione di un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
-la residenza legale in Italia da almeno due anni (senza interruzioni) al raggiungimento della maggiore età.

Alla dichiarazione deve essere allegata la seguente documentazione:
– atto di nascita;

– certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado;
– documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.

Lo straniero, anche non discendente da cittadini italiani, nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età previa dichiarazione di volontà.

Alla dichiarazione, da presentare entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, deve essere allegata la seguente documentazione:

-atto di nascita;
– documentazione relativa alla residenza.

CITTADINANZA PER MATRIMONIO CON CITTADINO/A ITALIANO/A.


Art. 5, 7 e 9.1 – Legge Febbraio 1992 n.91 e Legge 15.7.2009, n.94

Per informazione dettagliata, cliccare qui

3. NATURALIZZAZIONE

Il requisito è la residenza legale in Italia per:
– 3 anni per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
– 4 anni per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;
– 5 anni per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani e per gli apolidi e i rifugiati;
– 7 anni per gli affiliati da un cittadino italiano prima dell’entrata in vigore della legge 184/1983;
– 10 anni per cittadini non comunitari.
Non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio alle dipendenze dello Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.
La domanda, indirizzata al Presidente della Repubblica, va presentata alla Prefettura della Provincia di residenza.

All’istanza per la concessione della cittadinanza italiana – a prova del possesso dei requisiti richiesti per legge – deve essere allegata la seguente documentazione:

• atto di nascita completo di tutte le generalità ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità diplomatico-consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte generalità (prenome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell’istante;
• certificato storico di residenza: triennale, quadriennale, quinquennale, settennale, decennale, a seconda dei casi (in bollo);
• certificato di stato di famiglia (in bollo).
• certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, debitamente tradotto e legalizzato;
• certificato generale del casellario giudiziale (in bollo);
• certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per il territorio in relazione alla località di residenza dell’istante (con marche giudiziarie);
• redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali (modello 730, Unico, ecc.)
• dichiarazione di rinuncia alla protezione dell’Autorità diplomatico-consolare italiana nei confronti dell’Autorità del Paese di origine, su modello prestampato da ritirarsi in Prefettura;
• certificato di svincolo limitatamente alle ipotesi in cui la cittadinanza di origine non si perda automaticamente con l’acquisto volontario di una straniera (da presentare solo dopo il formale invito da parte del Ministero dell’Interno);
• copia del passaporto (munita di traduzione ufficiale in lingua italiana, ove il documento non contenga indicazioni redatte, oltre che nella lingua originale, anche in lingua inglese o francese), autenticata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare dello Stato che lo ha rilasciato;
• autorizzazione alle competenti Autorità del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presso lo Stato di appartenenza, su modello prestampato da ritirarsi in Prefettura.

Qualora la domanda diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana sia proposta invocando l’applicazione delle più favorevoli disposizioni di cui alle lettere a), b), e) del comma 1, dell’art. 9 della legge n. 91/1992 (3 o 5 anni di residenza legale), la stessa dovrà essere corredata anche della seguente documentazione:

• certificato di cittadinanza italiana per nascita di uno dei genitori o dei nonni paterni o materni (per l’istante che invoca l’applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. a);
• copia autenticata del provvedimento di adozione emanato dall’Autorità giudiziaria italiana ovvero copia autenticata della sentenza che dichiara efficace in Italia la relativa pronuncia del giudice straniero (per l’istante che invoca l’applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. b);
• copia autenticata del provvedimento ricognitivo dello stato di apolidia pronunciato dall’Autorità giudiziaria italiana ovvero copia del provvedimento ministeriale dichiarativo dell’apolidia (per l’istante che invoca l’applicazione dell’art. 9, comma 1, lett.e));
• certificato attestante la qualifica di rifugiato politico rilasciato dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo (ex Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato di cui all’art. 2, comma 1 del D.P.R. 15 maggio 1990, n.136) (per l’istante che invoca l’applicazione del combinato disposto degli artt. 9, comma 1, lett.e) e 16, comma 2, della legge).

INFORMAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Documenti AUTOCERTIFICABILI:

Certificato Generale del Casellario Giudiziale (in bollo);

Certificato di Stato di famiglia (in bollo);

Certificato storico di residenza; se i Comuni di residenza legale sono stati più di uno, va presentato un certificato anagrafico storico per ogni Comune (in bollo);

Copia autenticata dei modelli 740 o 101 del triennio antecedente la domanda oppure certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Imposte Dirette circa le dichiarazioni dei redditi prodotte nel triennio immediatamente antecedente la presentazione della domanda.

Documenti NON AUTOCERTIFICABILI:

richiesta di acquisto della cittadinanza da compilarsi su un modello prestampato reperibile presso la Prefettura competente in relazione al luogo di residenza dell’interessato;

atto di nascita del Paese di origine completo di tutte le generalità; in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità Diplomatica o Consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, nella quale vanno indicate le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché la paternità e la maternità del richiedente;

Certificato penale del Paese di origine e dei Paesi in cui si è risieduto (autocertificabile solo dai cittadini comunitari);

Autorizzazione alle competenti autorità del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle Autorità Diplomatiche Italiane, da compilare su modello prestampato da ritirarsi presso la Prefettura;

Dichiarazione di rinuncia alla protezione dell’Autorità diplomatico consolare italiana nei confronti dell’Autorità del Paese di origine, da compilare su modello prestampato da ritirarsi in Prefettura (solo per richiedenti la cittadinanza per residenza in Italia).

Certificato di cittadinanza italiana del coniuge in bollo (solo per richiedenti la cittadinanza in seguito a matrimonio).

Dopo la presentazione della domanda, vengono richiesti dall’autorità competente altri documenti quali:

Certificato sui carichi pendenti, rilasciato dalla Procura della Repubblica presso la Pretura e il Tribunale competenti per territorio, in relazione alla località di residenza dell’interessato;

Dati relativi all’ingresso e al soggiorno dell’interessato.

Estratto dai registri di matrimonio del Comune italiano presso il quale è stato trascritto il relativo atto (solo per richiedenti la cittadinanza in seguito a matrimonio).

Il richiedente, per abbreviare l’iter del procedimento, può sempre esibire o inviare per via telematica copia, anche non autenticata, dei certificati in suo possesso.

DOPPIA CITTADINANZA

A partire dal 16 agosto 1992 l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente, salvo disposizioni di accordi internazionali.

La denuncia da parte dello Stato italiano della Convenzione di Strasburgo 1963 comporta che, a decorrere dal 4 giugno 2010, non si verifichi più la perdita automatica della cittadinanza italiana per i cittadini che si naturalizzano nei Paesi firmatari della stessa.

PERDITA DELLA CITTADINANZA

Il cittadino italiano può perdere la cittadinanza automaticamente ovvero per rinuncia formale.

Perde la cittadinanza automaticamente:

– il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell’esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano;
– il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato;
– l’adottato in caso di revoca dell’adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un’altra cittadinanza.
o Perde la cittadinanza a condizione che vi rinunci formalmente:
– l’adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante, sempre che detenga o riacquisti un’altra cittadinanza;
– il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza;
– il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, a condizione che detenga un’altra cittadinanza.

La dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza è resa davanti all’ufficiale di stato civile del Comune dove il dichiarante risiede ovvero, in caso di residenza all’estero, all’autorità diplomatico-consolare competente. Essa deve essere corredata della seguente documentazione:

a) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;
d) documentazione relativa alla residenza all’estero, ove richiesta.

Il minorenne NON perde la cittadinanza italiana se uno o entrambi i genitori la perdono o riacquistano una cittadinanza straniera.

Le donne sposate con cittadini stranieri dopo il 1° gennaio 1948 che abbiano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera NON hanno perso la cittadinanza italiana. Al fine di consentire le necessarie annotazioni a margine degli atti di stato civile, è necessario che le donne interessate (o i loro discendenti) manifestino alle competenti autorità (comuni o uffici consolari) la volontà di mantenerla.
Dal 1° gennaio 1948 la donna non perde la cittadinanza italiana neanche in caso di acquisto di una cittadinanza straniera per naturalizzazione da parte del marito nato italiano.

RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA

Il cittadino italiano che ha perso la cittadinanza può riacquistarla:

a) Automaticamente dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che entro lo stesso termine non vi rinunci.

b)Previa apposita dichiarazione:
– qualora presti effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
– qualora assuma, o abbia assunto, un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
– se residente all’estero, qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione tesa al riacquisto presentata all’Autorità Consolare italiana;
– qualora abbia stabilito la residenza in Italia da almeno 2 anni e provi di aver abbandonato l’incarico pubblico o il servizio militare assunto o prestato nonostante il divieto espresso del Governo italiano.

Le donne sposate con stranieri prima del 1° gennaio 1948, che – in virtù del matrimonio – abbiano acquisito automaticamente la cittadinanza del marito, possono riacquistare la cittadinanza italiana, anche se residenti all’estero, con una dichiarazione.

La dichiarazione di riacquisto della cittadinanza è resa davanti all’ufficiale di stato civile del Comune dove il dichiarante risiede ovvero, in caso di residenza all’estero, all’Autorità diplomatico-consolare competente. Essa deve essere corredata della seguente documentazione:

a) atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
b) documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;
c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia;
d) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.