Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Passaporti

AVVERTENZE:

GLI UTENTI SONO PREGATI DI NON ACQUISTARE BIGLIETTI AEREI SENZA PRIMA AVER OTTENUTO IL RILASCIO DI UN NUOVO PASSAPORTO O AVER CONTROLLATO LA VALIDITÀ DEL PASSAPORTO DI CUI SI È GIÀ IN POSSESSO.

IL POSSESSO DI UN BIGLIETTO AEREO NON RAPPRESENTA MOTIVO D’URGENZA VALIDO PER IL RILASCIO.

Passaporti – Informazione

Il passaporto è un documento di viaggio e riconoscimento. L’autorità competente a provvedere sulle domande di rilascio di passaporto è di norma quella preposta all’Ufficio o alla Rappresentanza all’estero (Questure, Commissariati, Uffici consolari) nella cui circoscrizione risiede il richiedente.

 

Tipologie di Passaporto

La normativa vigente prevede le seguenti tipologie di passaporto:

a) Passaporto ordinario: libretto a formato unico a 48 pagine;
b) Passaporto temporaneo: libretto a 16 pagine;
c) Passaporto collettivo: rilasciato esclusivamente dalle Questure in Italia per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici, od altri previsti da accordi internazionali.

Tutti i passaporti in corso di validità, compresi quelli con figli minori iscritti, restano validi fino alla loro naturale data di scadenza.

Per il rilascio del passaporto occorre presentarsi all’Ufficio Passaporti della Circoscrizione Consolare in cui il cittadino è residente con la seguente documentazione:

– conferma stampata dell’appuntamento prenotato tramite il programma “Prenot@Mi”
– formulario di richiesta del passaporto firmato dall’interessato; – atto/i di assenso ove previsto/i;

– DNI e passaporto italiano, se posseduto, con fotocopia dello/gli stesso/i;
– una fotografia recente (frontale, a colori, fondo bianco, 3,5 x 4 cm) ESEMPI DI FOTO PER PASSAPORTO;
– ricevuta del pagamento del costo del passaporto come da Tabella dei Diritti Consolari presente nel sito web del Consolato.

 

 

Si ricorda che l’indirizzo di residenza del richiedente deve corrispondere a quello in possesso del Consolato. Ogni variazione deve essere comunicata al Consolato via Fast It (https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco) prima di procedere alla richiesta di rilascio di passaporto.

 

Si ricorda che tutta la documentazione necessaria per il rilascio del passaporto dovrà essere presentata in originale il giorno fissato attraverso il Prenot@mi.

 

In caso di furto o smarrimento del passaporto, oltre alla documentazione prevista, è necessario produrre copia della denunciapresentata alle competenti autorità locali di polizia.

 

In caso di deterioramento od esaurimento delle pagine del passaporto, oltre alla documentazione prevista, è necessario compilare il modulo di autocertificazione.

 

Il costo di un nuovo passaporto è di 116,00 euro da pagare in pesos argentini coma da Tabella dei Diritti Consolari presente nel sito web del Consolato.

 

ATTO DI ASSENSO

Si informano i connazionali, genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. 69/2023.

Nello specifico il novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento.

L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.

Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

PASSAPORTO INDIVIDUALE PER I MINORI

A norma del Decreto Legge n. 135/2009, convertito in legge n. 166/2009, dal 25 novembre 2009 non è più possibile iscrivere i figli minori sul passaporto dei genitori.

I minorenni devono essere pertanto muniti di passaporto individuale con validità temporale differenziata in base all’età:

• 3 anni di validità per i minori da 0 a 3 anni;
• 5 anni di validità per i minori da 3 a 18 anni.

I minori di anni 14 devono viaggiare in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure deve essere menzionato sul passaporto – o su una dichiarazione, convalidata dalla Questura o dall’autorità consolare, rilasciata da chi può dare l’assenso – il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.
N.B.

Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009, dovranno essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, di carta d’identità valida per l’espatrio o di altro documento equipollente.

 

APPROFONDIMENTI:

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/documenti_di_viaggio/passaporto.html