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Stato Civile

L’Ufficio di Stato Civile di un’Ambasciata o di un Consolato è quell’istituzione che si occupa, come un Comune italiano, delle iscrizioni, annotazioni e tenuta dei Registri di Stato Civile. I Registri di Stato Civile sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte. Per ognuna di queste materie, l’Ufficio ha anche la competenza a rilasciare certificati dei documenti depositati agli atti dell’ufficio che attestino appunto lo “stato civile” di ciascun individuo.

In particolare, gli uffici consolari ricevono gli atti emessi dalle Autorità straniere e li trasmettono ai comuni italiani per la trascrizione.

Il settore di Stato Civile degli uffici consolari, oltre alla gestione dei quatto registri di Stato Civile, assiste i cittadini residenti nella circoscrizione nell’espletamento delle seguenti pratiche:

• Redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e affissione all’albo consolare;

• Celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali; la celebrazione può essere rifiutata quando le parti non risiedono nella circoscrizione consolare.

• Trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome, alle prefetture competenti;

• Ricezione e trasmissione delle sentenze di separazione e di divorzio ai Comuni competenti per la trascrizione.

Requisiti necessari per avere diritto a registrare gli atti di Stato Civile e/o a ottenere i relativi certificati negli Uffici di Stato Civile

– Il cittadino italiano che ha fissato la sua residenza all’estero, per potere registrare nascite, matrimoni e/o decessi (e ottenere i relativi certificati), deve prima iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.).
• I cittadini italiani sono tenuti a dichiarare tutte le variazioni di stato civile (producendo i relativi atti o altra documentazione) che si verificano durante la loro permanenza all’estero all’Ufficio consolare competente per il luogo in cui si è verificato l’evento.
• Gli atti di stato civile relativi ad eventi verificatisi all’estero possono essere presentati dagli interessati e da chiunque ne abbia interesse o direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000) o all’Ufficio consolare competente (quello di residenza dell’interessato o quello nella cui circoscrizione gli atti sono stati formati).
• Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Viennadell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Turchia, Paesi Bassi e Svizzera.

Variazioni di Stato Civile

NASCITA

Registrazione della nascita del figlio di un cittadino italiano all’estero:

i figli di cittadini entrambi italiani o di almeno uno dei due genitori con cittadinanza italiana, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia.

Per effettuare la comunicazione di una nascita, bisogna presentarsi all’Ufficio Consolare con i seguenti documenti:

– atto di nascita (in originale o copia conforme all’originale) emesso dall’Ufficio di Stato Civile del Paese estero, debitamente legalizzato e tradotto (v. sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti )
-documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana).

MATRIMONIO

Registrazione in Italia del matrimonio all’estero di cittadini italiani:

il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto in Italia presso il Comune competente.

Il cittadino italiano regolarmente iscritto all’AIRE dovrà rivolgersi all’Ufficio consolare per richiedere le pubblicazioni di matrimonio e potrà poi contrarre matrimonio innanzi alle Autorità straniere competenti o presso il consolato, in quest’ultimo caso sempre che non vi si oppongano le leggi locali.

Il cittadino italiano residente in Italia dovrà invece rivolgersi al comune di residenza per richiedere le pubblicazioni di matrimonio e potrà poi contrarre matrimonio innanzi alle Autorità straniere.

Sarà cura dell’interessato poi presentare al Consolato competente l’atto di matrimonio rilasciato dalle Autorità locali, con la relativa traduzione ed eventuale legalizzazione, per il successivo inoltro al comune italiano competente per la trascrizione.

RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE

Il riconoscimento può essere effettuato sia con sentenza che con provvedimento amministrativo. Il riconoscimento effettuato all’estero è valido anche in Italia qualora rispetti le condizioni previste dalla normativa italiana (art. 250 e segg codice civile).

Ai fini della trascrizione in Italia, deve essere prodotta la copia integrale dell’atto di nascita, con le annotazioni marginali del riconoscimento, debitamente legalizzata e tradotta e non un semplice certificato.
Nel caso in cui l’ordinamento straniero non preveda il rilascio della copia integrale, potrà essere presentato un certificato che contenga l’annotazione del riconoscimento già effettuato presso le Autorità locali.
Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Turchia, Paesi Bassi e Svizzera.

Riconoscimento di sentenze straniere (divorzio, adozione, cambiamento di nome o cognome o altro)

La legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 prevede, quale regola generale, l’automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilità con l’ordinamento italiano.

I provvedimenti stranieri devono però essere trascritti presso il Comune italiano competente.

Le sentenze straniere, munite di legalizzazione e traduzione in italiano, possono essere presentate per la trascrizione in Italia:
• al Comune italiano, direttamente dall’interessato;
• oppure al Consolato italiano nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza.
Per richiedere la trascrizione è necessario esibire un documento di identità in corso di validità e produrre:
• istanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 64 della legge 218/1995 nella quale si dichiara che la sentenza è passata in giudicato (se ciò non compare nel testo della sentenza), che non è contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;
• copia integrale della sentenza completa dei requisiti di cui all’art. 64, debitamente legalizzata e tradotta.
L’Ufficiale dello stato civile italiano deve verificare inoltre che la sentenza non produca effetti contrari all’ ordine pubblico .

Per la trascrizione delle sentenze di divorzio emesse in un paese UE si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 2201/2003 del 27.11.2003. L’Autorità competente dello Stato membro in cui è stato pronunciato il divorzio rilascia, su richiesta dell’interessato, un certificato utilizzando il modello standard previsto dal suddetto Regolamento, che non necessita di traduzione e non deve essere legalizzato. L’interessato dovrà esibire un documento di identità in corso di validità e dovrà allegare al suddetto certificato una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 22 del suddetto Regolamento.
È comunque opportuno, in ogni caso, prendere preventivo contatto con la Rappresentanza diplomatica o consolare territorialmente competente per ulteriori precisazioni, o per conoscere ulteriori requisiti previsti da eventuali Accordi bilaterali o multilaterali.
Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Turchia, Paesi Bassi e Svizzera.

MORTE

Registrazione in Italia del decesso di un italiano residente all’estero:

la morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia.

I documenti necessari per registrare il decesso sono:

-atto di morte emesso dal competente Ufficio di Stato Civile del Paese di residenza, debitamente tradotto ed eventualmente legalizzato (nei casi previsti);
-documentazione relativa alla cittadinanza del defunto: carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana (se non iscritto nello schedario consolare)

In alternativa si potrà presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000).

Tutti i certificati di stato civile emessi dalle locali autorità dovranno essere presentati in originale e, ove previsto, legalizzati e tradotti in italiano (v. sezione Traduzione e legalizzazione dei documenti), al fine dell’invio da parte dei consolati ai comuni competenti.
Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Turchia, Paesi Bassi e Svizzera.

SUCCESSIONI

Rientra tradizionalmente tra le funzioni consolari quella di provvedere alla tutela dell’eredità e, in genere, degli interessi successori di persone di cittadinanza italiana decedute all’estero, o il cui decesso (anche se non si tratta di italiani) abbia in qualche modo interessato un cittadino italiano. Le attribuzioni consolari in materia successoria derivano fondamentalmente dall’art. 46 del D.Lgs. 71/2011 e riguardano sostanzialmente:

• l’informazione dell’apertura di successioni;
• la trasmissione alle competenti autorità nazionali delle dichiarazioni di accettazione o rinuncia dell’eredità;
• la predisposizione di misure di custodia dei beni ereditari (su richiesta di un tribunale italiano).