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ELEZIONI COMITES 2021 – FAQ SULLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

ELEZIONI COMITES 2021

FAQ SULLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

 

1) Il futuro candidato di una delle liste, residente nella circoscrizione consolare ma momentaneamente assente, può firmare l’accettazione della candidatura facendo autenticare la firma nel Consolato italiano della città in cui si trova temporalmente?

Il candidato può recarsi al Consolato della città in cui si trova temporalmente per far autenticare la firma apposta alla dichiarazione di accettazione della candidatura, che poi dovrà far pervenire IN ORIGINALE al presentatore della lista che la includerà nell’insieme della documentazione che presenterà all’Ufficio Elettorale a corredo della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati.

2) Cosa si consegna all’Ufficio Elettorale a partire dal 23 settembre fino al 3 ottobre per la presentazione della lista?

Alla dichiarazione di presentazione della lista (atto principale), sono allegati:

– gli (eventuali) atti separati di raccolta delle firme;

– le dichiarazioni di accettazione di candidatura;

– la dichiarazione di designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il Comitato Elettorale Circoscrizionale;

– le certificazioni elettorali che attestano l’iscrizione dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista (ove non si sia ricorsi alla certificazione collettiva) e dei candidati nelle liste elettorali della circoscrizione.

3) Riguardo alla (eventuale) presentazione dell’atto separato, la lista dei sottoscrittori può essere posta su foglio diverso da quello dei candidati?

I fogli intercalari, ossia gli eventuali fogli successivi al primo recante contrassegno e nominativi dei candidati se non recano il contrassegno di lista o l’elenco dei nominativi dei candidati con le relative generalità, per giurisprudenza consolidata, devono essere materialmente collegati al foglio principale al momento della raccolta delle sottoscrizioni con apposizione trasversale del timbro del pubblico ufficiale autenticante. Per le liste che si avvarranno dell’esenzione da autenticazione prevista per questa tornata elettorale, non sarà possibile l’apposizione del timbro trasversale da parte dell’ufficiale autenticante e sarà quindi necessario usare per le sottoscrizioni fogli su cui appaiono sia il contrassegno che i nominativi dei candidati.

4) I Rappresentanti effettivo e supplente di una lista nel Comitato Elettorale Circoscrizionale possono essere candidati nella lista?

No. Sulla base dell’Art. 16, comma 3, della L. 286/2003, “del comitato di cui al comma 2 non possono far parte i candidati”.

5) Quali sono i requisiti di eleggibilità?

L’elenco è il seguente:

a) non sono eleggibili coloro che siano stati componenti di un Comitato per due mandati consecutivi (art. 8, comma 1, della Legge 286). Per due mandati si intendono quelli effettuati come membri di due distinti Comitati insediati nella medesima circoscrizione consolare, a seguito di due diverse e successive consultazioni elettorali, indipendentemente dalla durata in carica di ciascun Comitato;

b) il limite dei due mandati consecutivi si applica anche nel caso di fusione di due Com.It.Es distinti geograficamente in un unico ente, poiché il membro eletto nel nuovo Comitato mantiene in concreto rapporti con la Comunità territoriale di provenienza, con evidente continuità con la stessa;

c) il limite dei due mandati consecutivi non trova invece applicazione nel caso in cui il componente sia stato prima eletto in un Com.It.Es e successivamente in un altro, distinto geograficamente: il cambiamento di località è di fatto sufficiente a far venir meno il presupposto giustificativo del divieto;

d) si ricorda l’incompatibilità tra l’incarico di corrispondente consolare e la carica di membro di un Comitato per gli Italiani all’Estero.

Anche altre situazioni determinano l’ineleggibilità dei candidati. Non risultano eleggibili:

e) coloro che non siano iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459;

f) coloro che non siano in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative;

g) coloro che siano candidati in più circoscrizioni o in più liste;

h) i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all’estero, ivi compreso il personale a contratto;

i) coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati;

j) gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato;

k) gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l’assistenza che ricevono finanziamenti pubblici.

6) Il modulo trasmesso per la raccolta delle firme dei sottoscrittori contiene, con riferimento a ciascun sottoscrittore, una voce “iscrizione elettorale” non presente nei precedenti. Cosa va inserito in quella voce? È una voce che va compilata dai presentatori della lista o da parte dell’ufficio elettorale?

Va compilato da parte dell’ufficio consolare. Il numero di iscrizione elettorale può essere valorizzato ove si intenda effettuare la certificazione di iscrizione delle liste elettorali dei sottoscrittori collettiva. Altrimenti si rilasceranno certificati singoli e tale campo resterà bianco.

7) L’informativa sulla privacy deve essere compilata da tutti i sottoscrittori o solo dai candidati? Dovrà essere presentata insieme alla lista e al documento di identità per ciascuno dei sottoscrittori al momento della presentazione della lista o resta agli atti dei presentatori delle liste che hanno raccolto le sottoscrizioni?

L’informativa è pubblicata sul sito del Consolato e diramata ai presentatori di lista. Nei modelli di atto principale e separato abbiamo indicato “I sottoscritti firmatari dichiarano di avere preso visione dell’informativa sull’utilizzo dei propri dati personali resa nota dall’ufficio consolare competente, ai sensi dell’art. 14 del RGPD (UE) 2016/679, tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale e diffusione presso i presentatori delle varie liste, e di accettare il trattamento dei predetti per le finalità ivi indicate.”