{"id":2794,"date":"2025-07-02T13:23:39","date_gmt":"2025-07-02T16:23:39","guid":{"rendered":"https:\/\/consmendoza.esteri.it\/?page_id=2794"},"modified":"2025-07-02T14:11:38","modified_gmt":"2025-07-02T17:11:38","slug":"cittadinanza-e-adozione","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consmendoza.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza-e-adozione\/","title":{"rendered":"Cittadinanza e adozione"},"content":{"rendered":"<p>Cittadinanza e adozione<\/p>\n<p><strong>Per quanto riguarda le norme attualmente vigenti sul riconoscimento della cittadinanza \u201c<em>iure sanguinis<\/em>\u201d, si prega di fare riferimento alla normativa pubblicata al seguente <\/strong><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2025\/05\/23\/25A03081\/sg\"><strong>link<\/strong><\/a><strong>, ove \u00e8 disponibile il testo del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2025, n. 74, della quale si raccomanda di prendere attenta visione.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Normativa<\/strong><\/p>\n<p>Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, \u00e8 stato convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025.<\/p>\n<p>La legge di conversione riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale \u00e8 disponibile al seguente <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2025\/05\/23\/25G00082\/SG\">link<\/a>.<\/p>\n<p>Si attira, in particolare, l\u2019attenzione sul <strong>nuovo art. 3-bis:<\/strong><\/p>\n<p><em>\u201cIn deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all\u2019articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonch\u00e9 agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, \u00e8 considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi \u00e8 nato all\u2019estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed \u00e8 in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: <\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>a) lo stato di cittadino dell\u2019interessato \u00e8 riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all\u2019ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>a-bis) lo stato di cittadino dell\u2019interessato \u00e8 riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all\u2019ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all\u2019interessato dall\u2019ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>b) lo stato di cittadino dell\u2019interessato \u00e8 accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;<\/em><\/li>\n<li><em>c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;<\/em><\/li>\n<li><em>d) un genitore o adottante \u00e8 stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio\u201d.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Pertanto, in base alla nuova legge n.91 del 1992 \u00e8 riconosciuto cittadino italiano\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>\u00a0(dalla nascita):<\/p>\n<ul>\n<li>il richiedente\u00a0<strong>nato in Italia<\/strong>\u00a0in qualsiasi data;<\/li>\n<li>il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana<strong>, ossia che<\/strong>\u00a0<strong>non ha n\u00e9 pu\u00f2 avere nessun\u2019altra cittadinanza;<\/strong><\/li>\n<li>il richiedente che rientra in\u00a0<strong>uno dei casi<\/strong>\u00a0elencati nelle\u00a0<strong>lettere a), a-bis), b), c) e d) dell\u2019articolo 3-bis<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>\u2014 \u2014 \u2014<\/p>\n<p>Alla luce della nuova legge si precisa che:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Solo le domande presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la\u00a0normativa precedente.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Le domande di cui al punto 1) sono esclusivamente quelle consegnate al Consolato Generale prima della data ed ora sopra indicate e corredate della necessaria documentazione.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Solo le domande, corredate della necessaria documentazione, presentate all\u2019Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all\u2019interessato dall\u2019ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma del 27 marzo 2025 seguono la\u00a0normativa precedente.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Le domande di cui al punto 2) sono esclusivamente quelle, corredate della necessaria documentazione, consegnate al Consolato Generale nel giorno indicato dall\u2019appuntamento comunicato all\u2019interessato tramite e-mail di conferma del sistema \u201cPrenot@mi\u201d entro la data ed ora sopra indicate.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa (<\/strong><strong>inclusa l\u2019ipotesi in cui le domande, ancorch\u00e9 presentate entro <\/strong><strong>le ore 23:59 ora italiana del 27 marzo 2025 o in base ad appuntamento comunicato entro le medesime data ed ora, non siano corredate della necessaria documentazione).<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Per la <strong>necessaria documentazione da presentare<\/strong>, gli interessati dovranno fornire:<\/p>\n<ol>\n<li>Quanto previsto dalla Circolare K.28.1 dell\u20198 aprile 1991 del Ministero dell\u2019Interno, ovverosia:<\/li>\n<\/ol>\n<ol>\n<li>Estratto dell\u2019atto di nascita dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero rilasciato dal Comune ove egli nacque;<\/li>\n<li>Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>Atto di matrimonio dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all\u2019estero;<\/li>\n<li>Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>Certificato rilasciato dalle competenti Autorit\u00e0 dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l\u2019avo italiano a suo tempo emigrato dall\u2019Italia non acquist\u00f2 la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell\u2019ascendente dell\u2019interessato;<\/li>\n<li>Certificato rilasciato dalla competente Autorit\u00e0 consolare italiana attestante che n\u00e9 gli ascendenti in linea diretta n\u00e9 la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell\u2019art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"2\">\n<li>Per l\u2019applicazione della <strong>nuova normativa<\/strong>, si dovranno <u>inoltre<\/u> produrre:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Per dimostrare l\u2019avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi;\n<ul>\n<li>Certificato storico di residenza.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u2014 \u2014 \u2014<\/p>\n<p>Attraverso i link a destra, \u00e8 possibile accedere alle informazioni relative ad altre modalit\u00e0 specifiche di acquisizione della Cittadinanza italiana.<\/p>\n<p><strong>Pagamento<\/strong><\/p>\n<p>Il pagamento viene effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario in pesos argentini per l\u2019importo vigente alla data dell\u2019appuntamento, reperibile alla pagina web di questo Consolato Generale.<\/p>\n<p><strong><u><a href=\"https:\/\/consmendoza.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/22A0217600200010110002.pdf\">Informativa riguardante il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016\/679, art. 13.<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Cittadinanza e adozione Per quanto riguarda le norme attualmente vigenti sul riconoscimento della cittadinanza \u201ciure sanguinis\u201d, si prega di fare riferimento alla normativa pubblicata al seguente link, ove \u00e8 disponibile il testo del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2025, n. 74, della quale si raccomanda di 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