{"id":2835,"date":"2025-07-02T13:42:45","date_gmt":"2025-07-02T16:42:45","guid":{"rendered":"https:\/\/consmendoza.esteri.it\/?page_id=2835"},"modified":"2026-03-03T10:05:31","modified_gmt":"2026-03-03T13:05:31","slug":"acquisto-della-cittadinanza-per-beneficio-di-legge-figli-minori-nati-allestero","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consmendoza.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/acquisto-della-cittadinanza-per-beneficio-di-legge-figli-minori-nati-allestero\/","title":{"rendered":"Acquisto della Cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d (figli minori nati all\u2019estero)"},"content":{"rendered":"<header class=\"entry-header\"><strong>Normativa e requisiti<\/strong>In due casi, previsti dal comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 e dall\u2019articolo 1, comma 1-ter della legge n. 74\/2025, i\u00a0<strong>figli minorenni nati all\u2019estero<\/strong>\u00a0da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana per \u201cbeneficio di legge\u201d.Il\u00a0<strong>minore<\/strong>\u00a0che eventualmente ne benefici,\u00a0<strong>non<\/strong>\u00a0sar\u00e0\u00a0<strong>cittadino per nascita<\/strong>\u00a0o\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>.Egli, in base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione prevista dalla legge.<a name=\"primo-caso\"><\/a><strong>Il Primo Caso<\/strong>\u00a0(<u>comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992<\/u>) prevede i seguenti requisiti che devono essere posseduti\u00a0<strong>congiuntamente<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>uno dei genitori \u00e8<\/strong>\u00a0<strong>cittadino\u00a0<u>per nascita<\/u>.\u00a0<\/strong>Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell\u2019articolo 9 della legge n. 91\/1992 o \u201cper beneficio di legge\u201d ai sensi dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 o per matrimonio ai sensi dell\u2019articolo 5 della legge n. 91\/1992 o dell\u2019articolo 10 della legge n. 555\/1912 o per\u00a0<em>iuris communicatio<\/em>.<\/li>\n<li><strong><u>entrambi<\/u><\/strong>\u00a0i genitori (incluso il genitore eventualmente straniero) o il tutore presentano una\u00a0<strong>dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza entro\u00a0tre anni\u00a0dalla nascita<\/strong>\u00a0(o dalla data successiva in cui \u00e8 stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui \u00e8 decisa l\u2019adozione da parte di cittadino italiano durante la minore et\u00e0 del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di\u00a0<strong>tre anni<\/strong>\u00a0decorrer\u00e0 dal primo riconoscimento (perch\u00e9 gi\u00e0 il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di\u00a0<strong>tre anni<\/strong>\u00a0 sar\u00e0 computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.<\/li>\n<li><strong>La dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza del dipendente del Consolato Generale delegato all\u2019esercizio delle funzioni di Stato Civile.<\/strong>\u00a0Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui \u00e8 presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) \u00e8 stabilita nei confronti di una sola persona (o se l\u2019altro genitore \u00e8 deceduto), sar\u00e0 sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione pu\u00f2 essere presentata anche successivamente al termine di\u00a0<strong>tre anni<\/strong>\u00a0dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.<\/p>\n<p><strong>In questo caso non \u00e9 dovuto alcun pagamento.<\/strong><\/p>\n<p><a name=\"secondo-caso\"><\/a><strong>Il secondo caso<\/strong>\u00a0<strong>(<u>comma 1-ter dell\u2019articolo 1 della legge n. 74\/2025<\/u>)\u00a0<\/strong>si applica quando sussistono\u00a0<strong>tutte\u00a0<\/strong>le condizioni seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li>persone\u00a0<strong><u>minorenni alla data di entrata in vigore della legge 74\/2025,\u00a0<\/u><\/strong>cio\u00e8 persone che non avevano compiuto il 18\u00b0 anno di et\u00e0 al\u00a0<strong>24 maggio 2025<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>figli di cittadini\u00a0<u>per nascita<\/u><\/strong>\u00a0<strong>che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell\u2019articolo 3-bis della legge n. 91\/1992.\u00a0<\/strong>In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora italiana) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall\u2019Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;<\/li>\n<li><strong><u>la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all\u2019Ufficio consolare entro il 31 maggio 2029. Se l\u2019interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovr\u00e0 essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><u>Anche in questo caso non \u00e8 dovuto alcun pagamento.<\/u><\/strong><\/p>\n<\/header>\n<div class=\"entry-content\">\n<p>Eventuali richieste di rimborso del pagamento di 250 euro effettuato tramite bonifico al Ministero dell\u2019Interno dovranno essere presentate al Consolato Generale d\u2019Italia a Mendoza\u2013 all\u2019indirizzo <a href=\"mailto:anagrafe.mendoza@esteri.it\"><b>anagrafe.mendoza@esteri.it<\/b><\/a>\u2013 utilizzando l\u2019apposito\u00a0<a href=\"https:\/\/consmendoza.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Modello-richiesta-rimborso-contributo-cittadinanza_0.pdf\">\u201c<em>modello richiesta rimborso contributo cittadinanza<\/em>\u201d<\/a>. Il Consolato Generale provveder\u00e0 all\u2019inoltro al competente Ministero dell\u2019Interno.<\/p>\n<p>Per ulteriori informazioni sull\u2019istanza di richiesta del rimborso, si prega di consultare la pagina web del Ministero dell\u2019Interno\u00a0<a href=\"https:\/\/libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it\/notizie\/richiedere-il-rimborso-il-contributo-di-cittadinanza\">https:\/\/libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it\/notizie\/richiedere-il-rimborso-il-contributo-di-cittadinanza<\/a><\/p>\n<p><strong>Documentazione<\/strong><\/p>\n<p>Documentazione necessaria per avviare la pratica di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge, da caricare sul portale <strong><a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/\">FastIt<\/a><\/strong>:<\/p>\n<p>Nel caso in cui l\u2019interessato non fosse ancora registrato al portale\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/\">FastIt<\/a><\/strong>, dovr\u00e0 preliminarmente effettuare la registrazione seguendo il link indicato. Una volta registrato nel portale, dovr\u00e0 accedere e richiedere la visualizzazione della scheda anagrafica oppure procedere con l\u2019iscrizione all\u2019AIRE.<\/p>\n<ol>\n<li><a href=\"https:\/\/consmendoza.esteri.it\/es\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/altri-servizi\/albo-consolare\/modulistica\/\"><b>Modulo Anagrafe<\/b><\/a>;<\/li>\n<li>copia del DNI fronte\/retro di tutto il nucleo familiare;<\/li>\n<li>Documentazione relativa al richiedente:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li><strong>atti di Stato Civile (nascita)\u00a0<\/strong>o \u201c<em>partidas<\/em>\u201d (non certificati):\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li>emessi con sistema digitale con traduzione integrale (sia dell\u2019atto che della firma digitale emessa dal locale ufficio del \u201cRegistro Civil\u201d);<\/li>\n<li>apostillati se formati in uno Stato diverso dall\u2019Argentina;<\/li>\n<li>tradotti in italiano (la traduzione dovr\u00e0 essere effettuata nello Stato dove l\u2019atto \u00e8 formato se non in lingua ispana) e debitamente legalizzata se non effettuata in Argentina);<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li><strong>eventuali sentenze<\/strong>\u00a0(ad esempio di adozione*, riconoscimento giudiziale) dovranno essere presentate:\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li>in originale e in formato integrale (devono riportare\u00a0<em>AUTOS; VISTOS; CONSIDERANDO; FALLO<\/em>);<\/li>\n<li>recanti \u201cAttestazione di passaggio in giudicato\u201d (vale a dire che la sentenza \u00e8 \u201c<em>FIRME<\/em>\u201d, o \u201c<em>CONSENTIDA<\/em>\u201d, o \u201c<em>EJECUTORIADA<\/em>\u201d o che riveste il carattere di \u201c<em>COSA JUZGADA<\/em>\u201d, con indicazione della data a partire dalla quale la sentenza \u00e8 definitiva);<\/li>\n<li>apostillate;<\/li>\n<li>tradotte in lingua italiana (la traduzione dovr\u00e0 essere effettuata nello Stato dove l\u2019atto \u00e8 formato se non in lingua ispana) e debitamente legalizzata se non effettuata in Argentina);<\/li>\n<li>corredate da \u201cIstanza di trascrizione\u201d debitamente firmata dall\u2019istante (da richiedere all&#8217;ufficio <a href=\"mailto:anagrafe.mendoza@esteri.it\">anagrafe.mendoza@esteri.it<\/a>)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Normativa e requisitiIn due casi, previsti dal comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 e dall\u2019articolo 1, comma 1-ter della legge n. 74\/2025, i\u00a0figli minorenni nati all\u2019estero\u00a0da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana per \u201cbeneficio di legge\u201d.Il\u00a0minore\u00a0che eventualmente ne benefici,\u00a0non\u00a0sar\u00e0\u00a0cittadino per nascita\u00a0o\u00a0iure sanguinis.Egli, in base all\u2019articolo 15 [&hellip;]","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"parent":62,"menu_order":3,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-2835","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/consmendoza.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2835","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/consmendoza.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/consmendoza.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consmendoza.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consmendoza.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2835"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/consmendoza.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2835\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3605,"href":"https:\/\/consmendoza.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/2835\/revisions\/3605"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consmendoza.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/62"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/consmendoza.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2835"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}