Egli, in base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione prevista dalla legge.
Il Primo Caso (comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992) prevede i seguenti requisiti che devono essere posseduti congiuntamente:
- uno dei genitori è cittadino per nascita. Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 o per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 o per iuris communicatio.
- entrambi i genitori (incluso il genitore eventualmente straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro tre anni dalla nascita (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di tre anni decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di tre anni sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.
- La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza del dipendente del Consolato Generale delegato all’esercizio delle funzioni di Stato Civile. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.
Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione può essere presentata anche successivamente al termine di tre anni dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.
In questo caso non é dovuto alcun pagamento.
Il secondo caso (comma 1-ter dell’articolo 1 della legge n. 74/2025) si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:
- persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge 74/2025, cioè persone che non avevano compiuto il 18° anno di età al 24 maggio 2025;
- figli di cittadini per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992. In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora italiana) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
- la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.
Anche in questo caso non è dovuto alcun pagamento.
Eventuali richieste di rimborso del pagamento di 250 euro effettuato tramite bonifico al Ministero dell’Interno dovranno essere presentate al Consolato Generale d’Italia a Mendoza– all’indirizzo anagrafe.mendoza@esteri.it– utilizzando l’apposito “modello richiesta rimborso contributo cittadinanza”. Il Consolato Generale provvederà all’inoltro al competente Ministero dell’Interno.
Per ulteriori informazioni sull’istanza di richiesta del rimborso, si prega di consultare la pagina web del Ministero dell’Interno https://libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/notizie/richiedere-il-rimborso-il-contributo-di-cittadinanza
Documentazione
Documentazione necessaria per avviare la pratica di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge, da caricare sul portale FastIt:
Nel caso in cui l’interessato non fosse ancora registrato al portale FastIt, dovrà preliminarmente effettuare la registrazione seguendo il link indicato. Una volta registrato nel portale, dovrà accedere e richiedere la visualizzazione della scheda anagrafica oppure procedere con l’iscrizione all’AIRE.
- Modulo Anagrafe;
- copia del DNI fronte/retro di tutto il nucleo familiare;
- Ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo amministrativo a favore del Ministero dell’Interno (250 Euro): solo per il secondo caso (comma 1-ter dell’articolo 1 della legge n. 74/2025);
- Documentazione relativa al richiedente:
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- atti di Stato Civile (nascita) o “partidas” (non certificati):
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- emessi con sistema digitale con traduzione integrale (sia dell’atto che della firma digitale emessa dal locale ufficio del “Registro Civil”);
- apostillati se formati in uno Stato diverso dall’Argentina;
- tradotti in italiano (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato se non in lingua ispana) e debitamente legalizzata se non effettuata in Argentina);
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- atti di Stato Civile (nascita) o “partidas” (non certificati):
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- eventuali sentenze (ad esempio di adozione*, riconoscimento giudiziale) dovranno essere presentate:
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- in originale e in formato integrale (devono riportare AUTOS; VISTOS; CONSIDERANDO; FALLO);
- recanti “Attestazione di passaggio in giudicato” (vale a dire che la sentenza è “FIRME”, o “CONSENTIDA”, o “EJECUTORIADA” o che riveste il carattere di “COSA JUZGADA”, con indicazione della data a partire dalla quale la sentenza è definitiva);
- apostillate;
- tradotte in lingua italiana (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato se non in lingua ispana) e debitamente legalizzata se non effettuata in Argentina);
- corredate da “Istanza di trascrizione” debitamente firmata dall’istante (da richiedere all’ufficio anagrafe.mendoza@esteri.it)
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- eventuali sentenze (ad esempio di adozione*, riconoscimento giudiziale) dovranno essere presentate: