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Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero)

Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero)

In due casi, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1, comma 1-ter della legge n. 74/2025, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana per “beneficio di legge”.

Il minore che eventualmente ne benefici, non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis.

Egli, in base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione prevista dalla legge.

Il primo caso (comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992) prevede i seguenti requisiti che devono essere posseduti congiuntamente:

  • uno dei genitori è cittadino per nascita. Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 o per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 o oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91/1992 ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91/1992).
  • entrambi i genitori (incluso il genitore eventualmente straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.
  • La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza del dipendente del Consolato Generale delegato all’esercizio delle funzioni di Stato Civile. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.

Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione può essere presentata anche successivamente al termine di un anno dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.

Il secondo caso (comma 1-ter dell’articolo 1 della legge n. 74/2025) si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:

  • persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge 74/2025, cioè persone che non avevano compiuto il 18° anno di età al 24 maggio 2025;
  • figli di cittadini per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992. In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora italiana) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
  • la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.

Le dichiarazioni di cui ai casi precedenti dovranno essere rese di presenza in Consolato davanti al dipendente delegato alle funzioni di Stato Civile.

I genitori del minore (o lo stesso richiedente minorenne al 24.05.2025 ma maggiorenne al giorno dell’appuntamento) dovranno presentarsi in Consolato presentando la documentazione necessaria di seguito descritta e la ricevuta del pagamento di 250 Euro per ciascun minorenne, con bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:

“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-bis L. 91/1992 e nome e cognome del minore richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane:  BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

Il dipendente delegato alle funzioni di Stato Civile verifica la correttezza formale e sostanziale della documentazione e in tal caso controfirma la richiesta dei genitori.

  • Documentazione relativa al richiedente:
    • documento d’identità del richiedente e del figlio/a;
    • documentazione attestante la residenza nella Circoscrizione consolare di Mendoza (luce, gas, telefono fisso, internet, TV via cavo, o contratto d’affitto registrato su AFIP).
    • per i cittadini italiani residenti nella Circoscrizione consolare di residenza, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o madre potrà essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
    • atti di Stato Civile (nascita) o “partidas” (non certificati):
        • in originale o in formato GEDO;
        • apostillati se formati in uno Stato diverso dall’Argentina;
        • tradotti in italiano (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato e debitamente legalizzata se non effettuata in Argentina);
    • eventuali sentenze (ad esempio di adozione*, riconoscimento giudiziale) dovranno essere presentate:
        • in originale e in formato integrale (devono riportare AUTOS; VISTOS; CONSIDERANDO; FALLO);
        • recanti “Attestazione di passaggio in giudicato” (vale a dire che la sentenza è “FIRME”, o “CONSENTIDA”, o “EJECUTORIADA” o che riveste il carattere di “COSA JUZGADA”, con indicazione della data a partire dalla quale la sentenza è definitiva);
        • apostillate;
        • tradotte in lingua italiana (la traduzione dovrà essere effettuata nello Stato dove l’atto è formato e debitamente legalizzata se non effettuata in Argentina);
        • corredate da “Istanza di trascrizione” debitamente firmata dall’istante;

*SENTENZA DI ADOZIONE: deve specificare lo stato di abbandono del minore o l’autorizzazione del o dei genitori biologici ai fini dell’adozione;

Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.