La legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 prevede, quale regola generale, l’automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilità con l’ordinamento italiano.
I provvedimenti stranieri devono però essere trascritti presso il Comune italiano competente.
Le sentenze straniere, munite di legalizzazione e traduzione in italiano, possono essere presentate per la trascrizione in Italia:
• al Comune italiano, direttamente dall’interessato;
• oppure al Consolato italiano nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza.
Per richiedere la trascrizione è necessario esibire un documento di identità in corso di validità e produrre:
• istanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 64 della legge 218/1995 nella quale si dichiara che la sentenza è passata in giudicato (se ciò non compare nel testo della sentenza), che non è contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;
• copia integrale della sentenza completa dei requisiti di cui all’art. 64, debitamente legalizzata e tradotta.
L’Ufficiale dello stato civile italiano deve verificare inoltre che la sentenza non produca effetti contrari all’ ordine pubblico .
Per la trascrizione delle sentenze di divorzio emesse in un paese UE si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 2201/2003 del 27.11.2003. L’Autorità competente dello Stato membro in cui è stato pronunciato il divorzio rilascia, su richiesta dell’interessato, un certificato utilizzando il modello standard previsto dal suddetto Regolamento, che non necessita di traduzione e non deve essere legalizzato. L’interessato dovrà esibire un documento di identità in corso di validità e dovrà allegare al suddetto certificato una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 22 del suddetto Regolamento.
È comunque opportuno, in ogni caso, prendere preventivo contatto con la Rappresentanza diplomatica o consolare territorialmente competente per ulteriori precisazioni, o per conoscere ulteriori requisiti previsti da eventuali Accordi bilaterali o multilaterali.
Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Turchia, Paesi Bassi e Svizzera.
Modulista per sentenze di divorzio: